Documenti – 7. Zona rossa

Trascrizioni a cura di Luca Molà


a – Decreto del Senato che istituisce la ‘zona rossa’

b – Proclama sul rifornimento alimentare nella ‘zona rossa’

c – Testamento redatto dal notaio Rocco Benedetti

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a – Decreto del Senato che istituisce una ‘zona rossa’


Archivio di Stato di Venezia, Senato Terra, reg. 51, cc. 149v-152r


21 settembre 1576

E’ manifesto ad ognuno di questo Conseglio che quanto più grave continua il male contagioso in questa città con tanto danno et travaglio di essa, al quale con tutte le gagliarde provisioni che fin hora si sono fatte non si è potuto rimediar, tanto maggiormente è necessario devenire a provisione estraordinaria et importante, et a quelle principalmente dalle quali si è veduto in altro tempo et altre città esser riuscito grandissimo frutto. Et perché questo male procede principalmente dal comercio, col quale è andato talmente crescendo et spargendosi per la città che l’ha infetta in tutte le parti, ogn’altro rimedio sarà vano eccetto che un solo, del prohibire la coversatione et la prattica, al quale come ad unico riffugio bisogna indrizzar tutta l’opera, pensiero et industria nostra. Però:

L’anderà parte che col nome del Spirito Santo tutti gli habitanti nelli tre sestieri di qua da Canal siano sequestrati nelle proprie case dove habitano per otto giorni prossimi, quali habbino a principiare quando parerà al Collegio nostro. Et negl’altri tre sestieri si debbano essequire per li presidenti loro et deputati per le contrade tutti gli ordeni dati et che si daranno, con quella maggior cura et diligentia che sarà possibile. Non potendo quelli delli tre sestieri che non saranno sequestrati, sotto pena della vita, passar negl’altri tre sestieri sequestrati. Et fra tanto siano essortati et pregati tutti li reverendi monasterii de fratti et monache et altri lochi pii et religiosi a supplicar con ogni humiltà il signor Dio che questa deliberatione partorisca quel frutto che è necessario in tempo di tanto bisogno.

Et per tutto il detto tempo delli giorni otto non possa alcuna delli sopradetti per qual si voglia causa né sotto qual si voglia pretesto uscir fuori della porta della sua casa nella quale si ritroverà habitar nel giorno della publicatione. Eccetto (…) tutti nobeli nostri et altri ministri solamente per li bisogni delli loro officii et carrichi possino uscir per essercitar detti loro officii et carrichi publici, et possa anco esser data licentia di uscire a confessori, a nodari per scriver testamenti, a medici, ceroichi et barbieri, commadre che attendono a donne di parto et simil gente per urgente bisogno della salute dell’anima et del corpo di alcuno. Non dovendo li deputati per le contrade tal licentia dare se non in caso di urgente bisogno et in scrittura, sotto debito di sagramento. (…)

Et acciò che il sopradetto sequestro possi con buon ordine esser mandato ad essecutione, sia deliberato che tutti quelli che hanno il modo debbano provedersi per le case loro delle cose pertinenti al vivere et altro secondo il loro bisogno per tutto il predetto tempo delli giorni otto. Et quelli che fossero in tanta povertà che non potessero provedersi da sé medesimi, siano questi tali et non altri sovvenuti delli danari della Signoria Nostra. Li quali, acciò che siano amministrati con quella carità et buona cura che si conviene, et con quella intelligentia et prudentia che è necessario in operatione così importante, sia de praesenti eletti per scrutinio di questo Conseglio due honorevoli nobeli nostro con titolo di Proveditori sopra la dispensa del danaro, (…) quali subito rimasti debbano far per ogni contrata una diligentissima stima et particolare inquisitione di tutte le persone povere et miserabili, così sequestrate come non sequestrate, a’ quali farà bisogno di provedere et sovvenire col danaro publico, acciò sappiano fondatamente et con verità quelli che in effetto saranno in bisogno. A ciascuno de quali, et sia qual sorte di persona si voglia, non possa esser dato più di soldi sei al giorno, ma alli putti di età minore, et altri secondo che sarà conosciuta la necessità et bisogno, sia dato quel manco che parerà alli Proveditori sopradetti. (…) Et acciò che li poveri nel tempo del predetto sequestro possino con li danari che saranno loro distribuiti sostentarsi, sia dato carrico et commesso alli deputati delle contrade che col detto danaro debbano farli comprar quello che li farà bisogno. (…)

Se alcuno uscirà di casa sana et non sospetta di alcun contagio, et sia persona di qualità tale che habbia modo di pagar la pena, sia condannato in ducati cinquecento per il meno, (…) essendo tenuto pagarla in termine de giorni otto. Et quelli che non la pagassero nel detto termine overo non havessero commodità di pagarla se saranno persone habili a servire alla catena siano posti a vogar nelle galee de condennati per anni X, et non essendo buoni da galea siano banditi di questa città et destretto perpetuamente. Se veramente uscirà di casa infetta o sospetta huomo o donna alcuna siano immediate appiccati irremissibilmente per la gola nelle istesse contrade dove haveranno contrafatto. Et se uscissero donne di case non infette, potendo pagar in danari le pene sopradette le paghino, et non havendo il modo star debbano per anni cinque finiti nelle prigion serrate. (…)

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b – Proclama sul rifornimento alimentare nella ‘zona rossa’

Il decreto del Senato del 21 luglio 1576 istituì una commissione ad hoc, i Provveditori sopra le vittuarie, incaricati di tener rifornite le botteghe dei rivenditori di alimentari e legna da ardere nei tre sestieri in cui vigeva il coprifuoco. Nel proclama si permette però il trasporto e lo smercio di cibo in tutte le contrade della città, lasciando liberi coloro che avevano possedimenti in campagna di farsi arrivare i prodotti delle loro terre


Archivio di Stato di Venezia, Provveditori alla Sanità, b. 6, cc. 152v-153r


3 ottobre 1576

Dovendosi dar essecutione alla parte dell’Eccellentissimo Senato de XXI del mese passato, per la quale a publico benefficio per estirpation di questo mal contagioso vien determinato di sequestrar per otto giorni li tre sestieri di qua da Canal, cioè S. Marco, Castello et Canareggio, sì che in questo spatio le persone di essi non possono uscir delle case loro.

Però [di conseguenza] li clarissimi signori Proveditori sopra le vituarie elletti per tal occasione fano intender et saper a ciascuno, così terriero come forestiero, nobile, citadino, artesano et di qual si voglia conditione che habbia il modo, che per le forze sue procuri di proveder a casa sua per sé et per la sua famiglia, lavoranti o altri che stessero a sue spese in quanto sia possibile delle cose necessarie al vito per il preffatto tempo delli giorni otto, et questo sia fatto per tutto domenica prossima.

Comettemo [ordiniamo] parimente a tutti li pistori [panettieri], frutaruoli, luganegheri et tutti li altri che vendono vittuarie nelli detti tre sestieri, et parimente oglio, fassine et legne, che debbino fornir tutte le sue boteghe di robba et tenirle ad ordine abondantemente, acciò che possino suplir al bisogno delle loro contrade.

Si fa parimente intender di ordine di essi clarissimi Proveditori a ciascuna persona che vorà andar a tuor vituarie per condurle in questa città, che le possano vender in ogni contrà di essa a suo beneplacito, et a ciascun sia lecito di farsi condur di fuori ogni volta che vorà ogni sorte di vituarie.

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c – Testamento redatto dal notaio Rocco Benedetti

Nel suo racconto il notaio Rocco Benedetti ricorda il suo girovagare per la città deserta a redigere testamenti nelle varie contrade, chiamato da persone sane o malate che incerte sul loro destino intendevano disporre dei loro beni. Le ultime volontà di questo produttore di casse e mobili sequestrato in casa, immigrato a Venezia dai territori soggetti alla Repubblica come molti altri artigiani e lavoratori dell’epoca, sono raccolte dal Benedetti stando fuori dalla porta, a distanza di sicurezza.


Testamento di Alvise del fu Perin di Anzoli da Bergamo


Paolo Preto, Peste e società a Venezia, 1576, seconda edizione, Vicenza 1984, Appendice, pp. 218-219
(da Archivio di Stato di Venezia, Notarile Testamenti, b. 89, testamento 1)

1 agosto 1576

In nomine Dei aeterni amen. Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo septuagesimo sexto indictione quarta die vero mercurij primo mensis augusti. Actum Venetiis in contrata sancti Paterniani in curia de cha Fuscarini ante fenestras infrascripti testatoris sequestrati stantis super quodam liagò, presentibus testibus infrascriptis rogatis atque iuratis.

[Nel nome dell’eterno Dio amen. Anno dall’incarnazione di nostro signore Gesù Cristo 1576, indizione quarta, nel primo giorno di agosto, mercoledì. Rogato a Venezia nella contrada di San Paternian in corte di Ca’ Foscarini, davanti alle finestre dell’infrascritto testatore sequestrato e assiso sopra un liagò [solaio all’aperto], presenti gli infrascritti testimoni richiesti e giurati.]

Considerando io Alvise del quondam Perin di Anzoli da Bergamo casseller in Venezia non esser cosa più certa della morte, né più incerta dell’hora di quella, et ritrovandomi hora sequestrato, sano però per la Deo gratia del corpo e mente, senso et intelletto, ho deliberato ordinar i fatti miei e disponer de miei beni, e perciò ho fatto venir da me Rocco di Benedetti nodaro publico di Venetia, qual ho pregato scrivi questo mio ultimo testamento et quello in caso della morte mia relevi [rediga] in publica forma segondo l’uso di Venetia.

In prima adunque racomando l’anima mia al Signor Dio, alla gloriosa Vergine Maria e a tutta la corte del cielo. Lasso chel mio corpo sia sepulto dove parerà a chi rimanerà dopo di me.

Lasso a Violante mia fia ducati cento da esser tratti della roba della mia bottega di piazza e di quella < > Foscarini, et appresso lasso a detta Violante tutto quello si trova del mio nelle man Medea mia figlia, e tutto per il maridar de detta Violante.

Lasso a Zuan Pietro mio fio ducati cinque solamente per essermi stato sempre disobediente et havermi portato via più della sua parte.

Lasso a Francesco mio fiol il restante di tutti i altri miei beni presenti e futuri, caduchi, inordinati et che per qual si voglia via mi aspettano o aspettar mi potessero.

Lasso miei commissarii et executori di questo mio ultimo testamento detto Francesco mio fiol, Antonio de Rocho casseller in calle della Bissa mio zener e Francesco del quondam Matthio Trivisan mio nevodo.

Io Battista de Lorenzo caleger in privatto per mezo la spiciaria dal porton fui testimonio pregado et iurado et facio fede al nodaro de la persona del dito testator.

Io Christino de Nicolò bosoler al ponte de san Fantin foi testimonio pregado et zurado et feze fede al nodaro del dito testador.


Novi avisi di Venetia – Rocco Benedetti Notaio in Venezia (qui)


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